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Gruppo costituito con delibera del Consiglio Comunale di San Nicola La Strada n.205 del 05.09.2002 |
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Piazza Municipio 81020 San Nicola La Strada CE Tel. Fax 0823-457364
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Articolo estratto dalla Legge n.267 del 2000 Art.
54. Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale 1.
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende: a) alla tenuta dei registri di stato civile e di
popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia
elettorale, di leva militare e di statistica; b) alla emanazione degli atti che gli sono
attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di
sicurezza pubblica; c) allo svolgimento, in materia di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla
legge; d) alla vigilanza su tutto quanto possa
interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto. 2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali
dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine
di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità
dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al
prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. 3. In casi di emergenza, connessi con il traffico
e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di
circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità
dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,
d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli
uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di
cui al comma 2. 4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è
rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine
impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli
interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui
fossero incorsi. 5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le
funzioni di cui al presente articolo. 6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente
articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare
funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e
notizie interessanti altri servizi di carattere generale. 7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c)
e d) del comma 1, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa
comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi
indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano
costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può
conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle
funzioni nei quartieri e nelle frazioni. 8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni
non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può
nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. 9. Alle spese per il commissario provvede l'ente
interessato. 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di
cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza. |
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